STATUTO MOVIMENTO FEDERALE

PREMESSA

Prima e al di sopra di questo Statuto, che detta delle norme generali per rapporti corretti tra i Soci, in base a cariche e ruoli all’interno del Movimento, vi sono delle norme non scritte di lealtà, rispetto, onestà e trasparenza nei confronti degli altri Soci, che ogni Socio deve impegnarsi a rispettare, a mettere in pratica, e a diffondere nell’interesse e per la crescita del capitale umano del Movimento tutto. Ogni Socio del Movimento Federale, deve impegnarsi inoltre a perseguire lo scopo dell’indipendenza del proprio Popolo dalla Repubblica Italiana, mettendo in pratica le finalità e i metodi promossi dal presente Statuto, intendendo per indipendenza la piena e completa realizzazione dell’auto-determinazione dei Popoli (art 1 e 55 ONU), compiendo una azione politica ispirata al buon senso e a sani principi di etica e moralità.

Seppur consapevoli della valenza storica del termine, nel presente statuto con “popolo” si intende la popolazione residente nelle attuali regioni intese dall’ordinamento italiano.

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Costituzione, durata, nome, simbolo e sede del Movimento

Articolo 2 – Finalità e metodi del Movimento.
Articolo 3 – Principi fondanti del Movimento.
Articolo 4 – Documenti Istituzionali.

Articolo 5 – Esercizio finanziario, patrimonio, entrate ed uscite del Movimento.

Titolo II – Dei Soci

Articolo 6 – Adesione.
Articolo 7 – Domanda di ammissione al Movimento.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci.
Articolo 9 – Soci Ordinari, Sostenitori, Fondatori ed Onorari.

Articolo 10 – Perdita della qualità di Socio.

Titolo III – Degli Organi Sociali
Articolo 11 – Organizzazione
Articolo 12 – Organi di Area
Articolo 13 – Organi Direttivi Nazionali e Federali
Articolo 14 – Assemblea dei Soci
Articolo 15 – Consiglio Nazionale di Area
Articolo 16 – Consiglio Federale
Articolo 17 – Collegio Federale  dei Fondatori ed Onorari.
Articolo 18 – Collegio Nazionale di Tesoreria.

Articolo 19 – Collegio Federale di Tesoreria.

Titolo IV – Norme transitorie e finali
Articolo 20 – Trattati, accordi e fusioni.
Articolo 21 – Norme per la risoluzione delle controversie.

Articolo 22 – Norme di chiusura.

ORGANIGRAMMA

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Costituzione, durata, nome, simbolo e sede.

  • – Costituzione.

È costituito, senza fini di lucro, il “Movimento Federale” (di seguito indicato, per brevità, anche quale solo “Movimento”).

La durata del Movimento è illimitata; una volta raggiunta l’indipendenza dei popoli della penisola italica, sarà convocata una assemblea dei soci per decidere sullo scioglimento del movimento o la sua trasformazione in Comitato per la garanzia del mantenimento della riconquistata Sovranità, fino a tale momento, lo Statuto del Movimento rimarrà invariato, salvo le modifiche previste dall’art 4 o per meri errori di trascrizione per garantirne l’inviolabilità nel tempo.

1.3 – Simbolo.

Il simbolo (o logo) del Movimento è costituito dalla scritta Movimento Federale o abbreviato MF con croce federale bianca su fondo azzurro.
Il simbolo è di proprietà esclusiva del Movimento, al pari di tutti i simboli che il Movimento utilizza nel tempo che, se anche non più utilizzati, restano parte del patrimonio del Movimento.

Il simbolo nella sue diverse forme, dimensioni, è protetto da registrazione

SIMBOLO

1.4 – Potere di disposizione di nome e simbolo.

Il Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari indicati nell’atto costitutivo  dispone in via esclusiva del nome e del simbolo, con diritto e dovere di inibirne l’uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato. Può valutare e a concedere l’utilizzo del nome e del simbolo solo a fini elettorali, ai Soci Ordinari che ne facciano espressa richiesta a mezzo lettera Raccomandata indirizzata alla sede legale del Movimento così come definita all’art 1.6,  fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale, specificando, data e tipologia di elezioni in cui verrà usato il simbolo, nome della lista in cui verrà usato il simbolo, gli appartenenti alla lista in cui verrà usato il simbolo, eventuali alleanze della lista in cui verrà usato il simbolo, con altre liste, di cui dovranno essere specificati nome e appartenenti su apposito modulo scaricabile dal sito.

TABELLA ELEZIONI

1.5 – Sito Internet.

Il sito internet ufficiale e il Data Base del Movimento vanno intestati al Responsabile del comitato di Garanzia del Movimento (art. 17.8) costituito da 4 dei soci fondatori.

Fra i membri dell’Ufficio Comunicazione (art 11.4 ) sarà delegato dal Consiglio Federale, un responsabile del sito internet ufficiale del Movimento e del Data Base, per il mantenimento e aggiornamento del sito e del Data Base stessi.

Il tutto verrà svolto nel rispetto delle normative previste dal  vigente GDPR

1.6 – sede legale

La sede legale   del Movimento è stabilita provvisoriamente presso  via Rio Bianco n.3  35010  Santa Giustina in Colle (PD).
 Qualora il Movimento dovesse acquisire a qualunque titolo una sede propria, vi verrà trasferita la sede legale.
Possono essere istituite Sedi di Area territoriale previo assenso del Comitato di Garanzia.

Articolo 2 – Finalità e metodi del Movimento.

2.1 – Finalità.

Il Movimento ha quale fine il conseguimento dell’indipendenza dei Popoli intesi come abitanti delle attuali regioni italiche e Confederazione di esse in un unica entità sovrana riconosciuta dagli Organismi internazionali. Contemporaneamente si prefigge di tutelare nella sua totale integrità il patrimonio storico, artistico e culturale dei Popoli Italici intesi come insiemi di persone aventi una storia e tradizioni in comune viventi nello stesso territorio oggi riconoscibili nelle attuali regioni, promuovendone la divulgazione della conoscenza. Le suddette finalità verranno ricercate con un’attenta campagna di divulgazione e promozione della causa federalista rimarcandone l’insostituibile valenza.

Tale fine verrà perseguito presentando una Proposta di Legge in ogni attuale Consiglio Regionale in modo da definire una richiesta di approvazione secondo i Diritti di Autodeterminazione dei Popoli. Questa proposta di legge verrà supportata da mozioni in ogni Comune, con raccolta firme, definendo un documento che segua gli artt. 138/139 della Costituzione vigente per indire un REFERENDUM COSTITUZIONALE come già proclamato nel 1946 da Monarchia a Repubblica; Lo stesso referendum verrà tenuto per chiedere ai cittadini dei popoli in Autodeterminazione, di dichiarare la volontà di passare dall’attuale repubblica a Confederazione Repubblicana di Regioni Sovrane

Il Movimento concepisce l’organizzazione della futura comunità nazionale indipendente basata sui seguenti principi costitutivi:

– il cittadino viene prima e al di sopra dello stato.

– l’esercizio della sovranità popolare si attua in forma diretta senza limiti

– le comunità si organizzano in forma federale secondo e nel rispetto dell’autodeterminazione.

2.2 – Metodi.

Il Movimento si prefigge di garantire ai territori sopra indicati riconosciuti nelle attuali regioni o loro aggregazioni il raggiungimento dell’indipendenza, attraverso metodi pacifici e democratici, con lo strumento dell’Autodeterminazione in conformità alle norme del Diritto Internazionale e segnatamente i diritti dell’uomo sanciti dall’ONU ed il diritto di autodeterminazione dei Popoli quale sancito nell’Atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975.

2.3 – Partecipazione ad elezioni politiche attuali di ogni livello

Non è ritenuto determinante per il raggiungimento dello scopo, la partecipazione ad elezioni nella attuale repubblica italiana; ciononostante Il Movimento riconosce e rispetta il metodo democratico ed in tale ottica può esso stesso partecipare alle elezioni che si svolgono nelle Aree territoriali, e sull’intero territorio Italico tramite liste civiche proposte dai soci delle aree interessate.

 2.4 – Partecipazione economica.

Il socio, che grazie al movimento, ricopre una qualsiasi carica derivante dalle elezioni di cui al punto 2.3, dovrà donare il 15% di ogni introito derivante dagli emolumenti netti percepiti alle casse del Movimento Federale al fine di sostenere gli sforzi per il raggiungimento dell’obiettivo.

Articolo 3 – Principi fondanti del Movimento.

3.1 – Principi fondanti.

Il Movimento riconosce i diritti dell’Uomo e dell’individuo, in particolare:

  1. a) la sua libertà inviolabile di agire in funzione della propria volontà finché essa non leda l’eguale diritto degli altri, anche al di sopra della stessa legge quando essa non rispetti tale diritto come ad esempio nel diritto alla cura personale;
  2. b) il diritto di proprietà privata dell’individuo;
  3. c) il diritto di ricercare la felicità e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri;
  4. d) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali e religiose nonché di goderne.

Il Movimento, inoltre:

  1. e) rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione;
  2. f) accetta i principi di legittimità democratica e della non aggressione;
  3. g) accetta le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell’uomo sanciti dall’ONU e il diritto di autodeterminazione dei Popoli così come sancito, tra gli altri, nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York del 1966 e nell’Atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975.
  4. h) richiama e promuove in ogni forma l’identità culturale e storica dei vari popoli italici quale fondamento della propria azione politica, nella convinzione che le radici della civiltà siano un patrimonio da tutelare e valorizzare

ì) riconosce e protegge la famiglia tradizionale quale cellula fondante della società

  1. J) Il movimento pur nel rispetto di quanto al punto a promuove ogni forma di sostegno al diritto alla vita fin dal suo concepimento

Articolo 4 – Documenti Istituzionali

4.1 – Lo Statuto

E’ il documento fondamentale del Movimento, che tutti i Soci sono chiamati ad osservare e a conoscere. Dispone e tratta di tutti gli aspetti della vita sociale del movimento. E’ approvato con l’iscrizione e può essere modificato solamente con raggiungimento dell’75% dell’intero Consiglio Federale, oppure con delibera all’unanimità del CFFO

Ogni Livello del presente organigramma avrà la possibilità di darsi dei regolamenti interni nel rispetto dei principi federali.

4.2 – Progetto Politico

Il fine ultimo del Movimento è il raggiungimento del REFERENDUM COSTITUZIONALE che proponga il passaggio tra l’attuale repubblica centralistica ad una  Confederazione  passando attraverso l’approvazione di almeno 5 Consigli Regionali e/o raccolta firme come previsto dagli artt. 138/139 della Costituzione Italiana.

I Progetti di Legge da approvare verranno depositati presso i Consigli Regionali e dovranno essere  supportati  in qualsiasi modo, soprattutto partendo da Mozioni sostenute da raccolte firme dei Cittadini da far approvare ai Consigli Comunali.

Il progetto politico traccia le linee politiche guida cui tutte le Aree territoriali (così come definite all’art. 11.1 ) dovranno attenersi nello sviluppo della propria azione sul territorio.

Il Progetto Politico, e’ redatto dal Consiglio Federale in base all’approvazione di eventi proposti sul territorio ed altre azioni strategiche.

Articolo 5 – Esercizio finanziario,patrimonio, entrate ed uscite del Movimento

5.1 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario inizio il primo ( 01) gennaio e termina il trentuno (31)dicembre di ogni anno.
 Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di  fondazione del Movimento e si concluderà il 31 dicembre 2020.

5.2 – Responsabilità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Collegio Federale di Tesoreria (così come definite all’art 19 ) è responsabile della gestione finanziaria e del patrimoniale Federale del Movimento, in conformità alle norme del presente Statuto.

5.3 – Utili ed avanzi di gestione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Movimento, e pertanto saranno utilizzati dal Movimento per i fini statutari.

5.4 – Patrimonio.

Il patrimonio del Movimento è costituito: 
a) da tutti i beni che sono o che diverranno di proprietà del Movimento;
 b) dal nome, dal simbolo e dal sito internet ufficiale del Movimento;
 c) da eventuali erogazioni, contribuzioni, donazioni e lasciti;
 d) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

5.5 – Entrate.

Le entrate del Movimento sono le seguenti:
 a) quote associative, quali stabilite annualmente dal Consiglio Federale (art. 16.3); b) ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) contribuzioni volontarie di persone fisiche o giuridiche. 
d) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 e) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; 
f) ogni altra entrata che concorra a norma di legge

Le entrate sopradescritte nello spirito federale e per favorire sussidiarietà e responsabilità andranno per il 10 % alla tesoreria Federale mentre  Il restante 90% verrà così suddiviso; 20% a livello regionale (Nazione), 30% area territoriale, 40 % area comunale.

Per finanziarsi il Movimento potrà avvalersi di associazioni e gruppi, quali il GAF ed altri che saranno costituiti nel rispetto dei principi del federalismo. Tali gruppi potranno liberamente raccogliere fondi sotto forma di donazioni volontarie effettuate esclusivamente per le finalità del Movimento

5.6 – Uscite.

Le uscite del Movimento sono le seguenti:
 a) spese generali degli Organi Direttivi Federali, ivi comprese quelle congressuali;
 b) spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
c) spese per campagne elettorali;
 d) ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, del Movimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione politica o non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni del C.F.

5.7 – Regime del contributo associativo.

Il contributo associativo al Movimento non è trasmissibile a terzi, né può essere restituito.

Titolo II – Dei Soci

Articolo 6 – Adesione.

6.1 – Libertà di adesione.

Il Movimento garantisce libertà di adesione a chiunque, persona fisica o movimento politico, riconosca e ne accetti le finalità, i metodi ed i principi fondanti (artt. 2.1, 2.2 e 3.1), senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua o religione.
 Chi aderisce al Movimento deve accettare, e sottoscrivere assieme al modulo di iscrizione, il seguente “Codice di Lealtà”:

01 – Sostieni il progetto di Indipendenza e Confederazione dei popoli condividendo:

  1. la mission, ossia l’indipendenza e la successiva Confederazione attraverso un percorso pacifico, legale e democratico;
  2. il gruppo dei soci/team di lavoro;
  3. la dignità dell’individuo.

02 – Impegnati a diffondere il messaggio.

03 Coltiva lo spirito di gruppo al fine di raggiungere l’obiettivo.

04 – Assumiti le tue responsabilità:

05 – Fai tutto ciò che è necessario eticamente e moralmente nel rispetto della legalità.

06 – Onora ogni accordo o avvisa tempestivamente appena scopri di non poterlo rispettare.

07 – Rileva e segnala i processi inadeguati.

08 – Finisci ciò che inizi.

09 – Sii onesto in ogni azione.

10- Non abbandonare mai il tuo posto, ruolo o incarico a meno di un impedimento.

6.2 – Età per l’adesione.

L’aspirante Socio deve aver compiuto l’età di 18 (diciotto) anni.

Articolo 7 – Domanda di ammissione al Movimento.

7.1 – Requisiti della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione al Movimento deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente; la sottoscrizione della domanda di ammissione dev’essere autenticata da un Socio Ordinario e consegnata al console di Sezione che a sua volta provvederà ad inoltrarla al Consiglio di Area ove l’aspirante Socio ha residenza o domicilio, anche lavorativo o di studio.

La domanda di ammissione al Movimento può essere presentata anche attraverso il sito internet del Movimento, attraverso le pagine dedicate. L’esame della domanda ed il suo eventuale accoglimento come socio deve essere effettuato dal Consiglio d’Area competente territorialmente alla presenza del medesimo convocato alla prima riunione possibile.
 L’aspirante Socio deve dichiarare di riconoscersi nei principi fondanti del movimento indicati all’art.3.

7.2 – Presentazione della domanda al Consiglio di area.

La domanda trasmessa al Consiglio di Area dovrà essere esaminata alla prima riunione utile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento al medesimo Consiglio La domanda deve essere espressamente accettata, non essendo previsto il silenzio-assenso. Nel caso di non rispetto del tempo previsto l’aspirante socio può rivolgersi direttamente al Comitato di garanzia.

La domanda può essere rigettata qualora il Coordinamento di Area ritenga che l’aspirante Socio abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità od i metodi del Movimento o che la domanda non presenti i requisiti formali richiesti. In tal caso la somma di iscrizione pagata dall’aspirante socio le verrà restituita.

7.3 – Esito della domanda di ammissione. Reclamo.

Il Coordinamento di Area avrà cura di informare l’aspirante Socio dell’accettazione o del rigetto della domanda, entro il termine di un 15 (quindici) giorni dalla presa in esame, giustificandone la motivazione in caso di rigetto.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci.

8.1 – Diritti  e doveri del Socio.

La qualifica di Socio comporta il libero esercizio dei diritti di Socio (art.9) come da presente Statuto. La qualifica di Socio comporta l’accettazione e l’obbligo di osservanza di tutte le norme del presente Statuto. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota di contributo annuale (tesseramento) nella misura e nelle modalità che verranno determinate annualmente dal Consiglio Federale (art.16.3). L’iscrizione è valida per l’anno sociale che coincide con quello solare, ovvero dal 1° (primo) di Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre. I nuovi Soci tesserati nei mesi di Novembre e Dicembre non sono tenuti a versare nuovamente la quota per l’anno successivo.

8.2 – Limite all’iscrizione.

Un Socio può essere iscritto solo nella Sezione del Movimento di cui al punto 7.1 e non in altre sezioni. Il cambio di Sezione è consentito in accordo tra le due sezioni interessate ( di uscita e di entrata).

8.3 – Incompatibilità

La qualità di Socio è incompatibile con l’appartenenza ad altri movimenti politici o partiti politici che siano contrari in qualunque forma ai principi della Confederazione. La qualità di Socio è incompatibile con l’appartenenza ad organizzazioni segrete, o comunque di non pubblico dominio. La qualità di Socio è incompatibile con la presenza di condanne penali ed amministrative definitive.

8.4 – Obbligo di contribuzione straordinaria da parte dei nominati od eletti a cariche pubbliche.

I Soci del Movimento che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all’economia del Movimento evolvendo allo stesso il 15% degli emolumenti netti percepiti

8.5 – Elenco dei SocI

L’elenco dei Soci di ogni Area, viene tenuto dal Consigliere Nazionale di Area e dal Tesoriere di Area, che sono incaricati di aggiornare il Data Base di Area. Questi trasmettono con cadenza trimestrale l’elenco aggiornato al Rappresentante del Collegio Nazionale di Tesoreria, il quale provvede ad aggiornare senza dilazione il Libro Soci Nazionale e il Data Base del Movimento. L’elenco dei soci è consultabile dai membri degli Organi Direttivi di ogni livello i quali hanno accesso ai soci del livello medesimo.

Articolo 9 – Soci Ordinari, sostenitori, fondatori ed onorari.

9.1 – I Soci Ordinari.

I Soci Ordinari sono coloro che sono iscritti al Movimento da almeno due mesi dalla accettazione di cui al punto 7.2. ed  in regola con il pagamento della quota sociale stabilita per i Soci (art16.3)

9.2 – Diritti dei Soci Ordinari.

I Soci Ordinari hanno diritto:

  1. a) alla parola ed al voto nell’Assemblea dei Soci di Sezione e di Area;
  2. b) ad essere eletti quali componenti di tutti gli Organi statutari.
  3. c) a consultare le pubblicazioni sociali

 

9.3 – Sostenitori.

Sono Sostenitori gli iscritti al Movimento che condividono i principi fondanti e contribuiscono al Movimento con una quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Federale.

9.4 – Diritti dei Sostenitori.

I sostenitori  hanno diritto ad assistere alle assemblee di sezione e di area senza diritto di voto. Il diritto di parola è consentito previo assenso de presidente di assemblea.

9.5 – Condizione per l’esercizio dei diritti di Socio

Ogni diritto spettante ai Soci può essere esercitato a condizione che essi siano in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 – Condizione per l’esercizio dei diritti di Sostenitore

Ogni diritto spettante ai Sostenitori ci può essere esercitato a condizione che essi siano in regola con il pagamento della quota associativa.

9.7 – Fondatori

Sono Fondatori i soci che hanno fondato il Movimento. Essi sono in numero pari e sono indicati quali firmatari dell’atto costitutivo. Fanno parte del CFFO con diritto di voto e con tutte le prerogative indicate all’art.17. La prerogativa di socio fondatore è detenuta a vita e comunque fino allo scioglimento del movimento. Un socio può perdere la qualità di Socio Fondatore mediante dimissioni volontarie.

Nel caso di comportamenti lesivi e contrari allo spirito del Movimento il CFFO mediante una votazione a maggioranza del 75% può inibire il diritto di voto al socio fondatore.

Il socio fondatore è obbligato al pagamento della quota associativa annuale

Il scio fondatore non è sottoposto alla disciplina dell’art.10.

9.8 – Onorari

Sono Onorari i soci che si distinguono per la loro azione nel perseguimento dell’obiettivo del movimento e che dimostrano coerenza e rettitudine morale. Vengono proposti al compito dai Consiglio Federale che sottopone la loro candidatura al CFFO. In caso di accoglimento della proposta essi entrano a far parte del CFFO senza diritto di voto e con tutte le prerogative indicate all’art.17. La prerogativa di socio onorario  è detenuta a vita e comunque fino allo scioglimento del movimento. Un socio può perdere perdita la qualità di Socio Onorario  mediante dimissioni volontarie.Nel caso di comportamenti lesivi e contrari allo spirito del Movimento il CFFO mediante una votazione a maggioranza del 75% può espellere il socio onorario.

Il socio Onorario è obbligato al pagamento della quota associativa annuale

Il scio Onorario non è sottoposto alla disciplina dell’art.10.

Articolo 10 – Perdita della qualità di Socio.

10.1 – Motivi della perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

  1. a) per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi rispetto al termine stabilito per il pagamento della stessa (art.16.3);
  2. b) per dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Area ed avranno efficacia dalla data del ricevimento della disdetta senza diritto al rimborso delle eventuali quote di frazione di anno;
  3. c) per espulsione determinata da gravi inadempienze o per altri gravi motivi e per condotta disonorevole dentro e fuori il Movimento o comunque contraria ai principi ispiratori, allo Statuto e alle regole del Movimento. Il provvedimento di espulsione verrà deciso a maggioranza semplice rispetto al totale dei componenti del Consiglio di Area che si esprimerà a scrutinio segreto e comunicato al socio con efficacia immediata. L’eventuale ricorso va presentato al Consiglio Nazionale il quale si esprimerà di norma entro 45 giorni o alla prima riunione utile.

La decisone assunta dal C.N. verrà comunicata all’interessato ed al consiglio di area a mezzo raccomandata o pec.

10.2 – Conseguenze della perdita della qualità di Socio.

Il Socio perde ogni diritto dovere nei riguardi del movimento dal momento in cui si innesca un procedimento disciplinare ( fino alla sua eventuale revoca)  o di volontarie dimissioni. La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa né di eventuali donazioni da lui effettuate.

Titolo III – Degli Organi Sociali

Articolo 11 – Organizzazione.

Norme transitorie

Dal momento della costituzione del movimento fino al compimento del primo organigramma.

Il Consiglio dei Fondatori con i propri membri promuoverà per ogni area territoriale così sotto definita l’adesione al movimento.

Per area territoriale in via transitoria si intende l’estensione delle attuali province.

Il consiglio di area sarà eletto dai soci dell’area il prima possibile con la partecipazione di un numero minimo di 10 soci i quali in una assemblea preliminare decideranno il numero transitorio dei componenti il consiglio con un massimo di 10 componenti. A regime tale consiglio sarà formato dai consoli di sezione. Il compito di costoro sarà quello di attivare le sezioni nel territorio le quali per aggregazione di almeno tre limitrofe costituiranno le varie aree.

11.1 – Aree territoriali.

Il Movimento è costituito dalla federazione dei Soci delle Aree territoriali. Le Aree territoriali sono costituite dai Soci che risiedono in un territorio che comprende quello di più Comuni. Le Aree sono approvate dal Consiglio Nazionale su richiesta di almeno tre sezioni limitrofe e devono avere un minimo di 24 soci. Le Aree territoriali limitrofe, posso confederarsi assieme.

11.2 – Autonomia delle Aree

Ogni Area Territoriale è organizzata in forma democratica e ha piena autonomia e responsabilità per le proprie iniziative ed azioni, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento d’Area, conformato allo Statuto, e approvato dal Consiglio Nazionale, e del principio della sussidiarietà, intesa come principio dal basso di fare bene qualcosa. L’ente di livello superiore deve lasciargli questo compito, eventualmente sostenendone anche l’azione. In questa maniera si favoriscono la lotta all’inefficienza, allo spreco, all’assistenzialismo ed al centralismo burocratico.

Le Aree sono autonome nella loro organizzazione e nella gestione degli eventi e delle eventuali campagne elettorali (art.2.3) sul proprio territorio, salvo l’obbligo di osservare le direttive di carattere generale che vengono prese dai Consiglio Nazionale. Esse hanno l’obbligo di relazionare annualmente al Consiglio Nazionale l’attività svolta.

Le Aree territoriali possono istituire sezioni e sedi presso ogni Comune del proprio territorio di competenza, con il solo obbligo di comunicare la nuova Sezione alla Consiglio Nazionale.

11.3 – Costituzione di nuova Area.

La costituzione di una nuova Area può avvenire con delibera della Consiglio Nazionale, su richiesta di almeno tre sezioni limitrofe.

Qualora l’Area da costituire includa un territorio compreso in Area già esistente, è necessario il consenso del Coordinamento dell’Area interessata.

11.4 – Incarichi Speciali

Il Movimento, al fine di favorire la responsabilizzazione e la crescita politica personale di ciascun Socio, favorisce anche la costituzione di Uffici o Gruppi non territoriali basati su incarichi speciali. Gli incarichi speciali saranno conferiti dal Consiglio Federale, a determinati Soci, su segnalazione dei presidenti nazionali di appartenenza, in base a specifiche competenze palesate durante l’operatività, o descritte nei dati professionali raccolti in fase di iscrizione al movimento, verificate e testate poi dai Coordinatori d’Area con cui collaborano e seguendo un progetto definito.

Le persone con incarichi speciali faranno parte di Uffici o gruppi che potranno valorizzare il Movimento con le proprie specificità. La ripartizione degli addetti e il numero degli stessi, avendo influsso sul programma politico del Movimento, è sovrintesa dal Consiglio Federale, che terrà conto di quanto sopra esposto.

Gli Uffici previsti sono:

  1. a) Comunicazione
  2. b) Eventi

I Gruppi previsti sono :

  1. a) Giovani

Ogni Ufficio o Gruppo deve avere un Consigliere di riferimento all’interno del Consiglio Federale per interfacciare le attività dell’Ufficio con quelle del Consiglio.
Ogni Ufficio o Gruppo deve avere un Responsabile che i membri dello stesso Ufficio o Gruppo individueranno, con criteri di competenza e di merito, incaricato di dirigere e coordinare l’Ufficio. In casi particolari ( ad es. sito internet e Data Base ) il Consiglio Federale delega un Ufficio, nella persona del Responsabile, a svolgere particolari attività, ma sempre in costante contatto con il Consigliere di Riferimento.

Ogni Ufficio o Gruppo può strutturarsi al suo interno in maniera autonoma, come ad esempio creando dei sottogruppi di lavoro, sempre nel rispetto delle finalità, dei metodi, dei principi fondanti e del Codice di Lealtà del Movimento. I Responsabili degli Uffici o dei Gruppi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Federale su invito del medesimo con diritto di parola ma non di voto. Gli incarichi negli Uffici o Gruppo, basandosi su specifiche competenze e sull’esperienza maturata sul campo, non hanno scadenza, ma in caso di palesi e comprovate inadempienze nello svolgimento delle proprie mansioni o di scarsi risultati, sarà cura del Consiglio Federale interpellare gli interessati per risolvere la situazione al meglio, e ripristinare così il servizio difettoso, oppure sostituire i membri in questione, o lo stesso responsabile di un Ufficio.
La pubblicazione di documentazione programmatica deve essere avallata dal Consiglio Federale

Articolo 12 – Organi di Area.

12.1 – Organi dell’Area territoriale.

  1. a) Assemblea dei Soci d’Area
  2. b) Le Sezioni e il Coordinatore di sezione
  3. c) il Coordinamento di Area;
  4. d) il Coordinatore di Area;
  5. e) il Tesoriere di Area.

L’Assemblea dei Soci dell’Area è – nei limiti dello Statuto – sovrana e svolge i seguenti compiti:

  1. a) approva il Regolamento di Area e le sue modifiche in conformità alla linea politica ed organizzativa del Movimento (art.2);
  2. b) elegge/integra, alla scadenza, od in caso di dimissioni o decadenza o perdita della qualità di Socio, tutti gli Organi Direttivi dell’Area;
  3. c) approva il rendiconto finanziario della gestione;
  4. d) esercita ogni altra funzione non espressamente delegata ad altro Organo di Area.

L’Assemblea può anche pronunciarsi sulla modifica, sulla revoca od abrogazione di qualsiasi delibera di qualsiasi organo dell’Area. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire mediante comunicazione ai soci stessi con qualsiasi mezzo elettronico o cartaceo che dimostri l’avvenuta comunicazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno esposto in maniera chiara e completa. Copia dell’avviso di convocazione deve essere inviata nel medesimo termine a mezzo lettera Raccomandata o fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale di riferimento. La presenza del Socio all’Assemblea di Area sana ogni eventuale vizio di convocazione della stessa. L’orario ed il luogo di convocazione devono essere scelti in modo da favorire la più ampia partecipazione dei Soci. L’Assemblea dei Soci di Area deve essere convocata almeno una volta nel corso dell’anno solare, nonché ogni altra volta che sia necessario. L’Assemblea dei Soci di Area è convocata dal Consigliere Nazionale d’Area.

L’Assemblea può anche essere convocata dal 10% (dieci per cento) dei Soci Ordinari dell’Area, con avviso da pubblicarsi sul sito ufficiale e da comunicare tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale. Le firme raccolte a tal fine vanno spedite tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al consiglio nazionale. ai soli fini conoscitivi, dovendosi in mancanza ritenere nullo l’avviso di convocazione. L’Assemblea di Area è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Soci Ordinari dell’Area, in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea validamente costituita, delibera a maggioranza semplice dei presenti su ogni argomento.

12.3 – Le Sezioni e il Console di Sezione.

La sezione che rappresenta la cellula fondamentale del movimento è costituita da almeno cinque soci.

Le sezioni sono approvate dal Coordinamento di Area.

L’organizzazione ed il funzionamento delle singole Sezioni è disciplinato dal Regolamento d’Area. Il Consiglio di Area deve trasmettere entro cinque giorni al Consiglio Nazionale a mezzo lettera Raccomandata, mail o pec, copia del verbale della riunione del Coordinamento di Area che istituisce la nuova Sezione.

L’Assemblea dei Soci della Sezione elegge il Console della Sezione, il Consiglio di Sezione costituito da un numero pari di soci  e il Tesoriere di Sezione, cui spettano – nell’ambito territoriale di competenza – le medesime funzioni che nell’Area spettano rispettivamente al Consigliere Nazionale di Area, al Consiglio di Area ed al Tesoriere di Area. Il Console di Sezione deve trasmettere entro una settimana  al Consiglio di area a mezzo lettera Raccomandata o fax o anche mail non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale, copia del verbale della riunione del Consiglio di Sezione con i risultati delle elezioni e delle cariche di Sezione.

La carica di  Console di Sezione è incompatibile con la carica di Tesoriere di Sezione. Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito alle Sezioni di Area si rimanda al Regolamento d’Area.

12.4– Il Consiglio di Area

Il Consiglio di Area è l’organo di gestione politica territoriale delle Aree del Movimento.

Attua sul territorio di competenza dell’Area le politiche del Movimento, in accordo con i lineamenti statutari. Approva o respinge a maggioranza semplice dei presenti le domande di iscrizione degli aspiranti Soci e collabora con il Consigliere Nazionale di Area. Il Consiglio  di Area ratifica, in occasione delle consultazioni elettorali, le liste dei candidati da presentare alle elezioni comunali trasmesse dai consigli di sezione, ed eventuali alleanze politiche, e le inoltra entro 3 (tre) giorni a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata al Consiglio Nazionale.

Ogni Consiglio di Area può elaborare oltre ad un proprio regolamento, un proprio simbolo elettorale conformato sul simbolo nazionale, previo assenso del Consiglio Nazionale (art.1.3 e 1.4). La variazione prevede l’aggiunta del nome dell’area o della sezione, rispetto al simbolo Federale “Movimento Federale”

I membri del Consiglio di Area (Consoli di sezione) possono essere riconfermati per massimo due mandati consecutivi, poi dovranno attendere 1 mandato prima di poter essere rieletti. La decadenza potrà essere decretata dalla perdita della qualifica di socio  ( art 10.1 ), oppure dall’assenza senza giustificato motivo a due sedute consecutive del Consiglio d’Area, o a cinque assenze complessive senza giustificato motivo in un anno. Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito al Consiglio di Area si rimanda al Regolamento d’Area.

12.5 – Il consigliere Nazionale di Area.

Il Consigliere Nazionale di Area è eletto dal Consiglio d’area territoriale (Consoli di Sezione), secondo la procedura stabilita dal Regolamento di Area. Il primo non eletto sarà il Vice Consigliere. Il Vice sostituisce il Consigliere Nazionale.

Il Consigliere Nazionale di Area è delegato dal Consiglio Nazionale ad attuare sul territorio di competenza dell’Area le politiche del Movimento, in accordo con i principi statutari (art2, 3 e 4). Il Consigliere Nazionale di area, presiede e coordina l’azione del coordinamento di area e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso.

Il Consiglio di Area è convocato almeno una volta al mese dal Il Consigliere Nazionale di Area, o nel solo caso di suo impedimento od immotivato rifiuto o silenzio dopo 10 giorni da tale richiesta, dal Consiglio Nazionale che avrà anche il compito di accertare le motivazioni.

La convocazione del Consiglio di Area dovrà essere comunicata ai membri dello stesso a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale.

Ogni Socio Ordinario dell’Area può candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale di Area.

Il Consigliere Nazionale di Area rimane in carica al massimo 1 (un) anno (due mandati). Può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi, poi dovrà attendere 1 (un) mandato prima di poter essere rieletto sempre con regolare programma presentato. Il Consigliere Nazionale di Area decade dalla carica per dimissioni, per perdita della qualità di Socio, per dichiarazione di sfiducia come previsto dal Regolamento d’Area, nonché per ogni altra grave violazione dei doveri statutari.

Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito al Consigliere Nazionale di Area si rimanda al Regolamento d’Area.

12.6 – Il Tesoriere di Area.

Il Tesoriere di Area presiede all’amministrazione finanziaria dell’Area e provvede:

  1. a) alla gestione del patrimonio dell’Area;
  2. b) alla gestione della contabilità dell’Area, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
  3. c) all’incasso delle quote associative e delle rendite;
  4. d) al puntuale versamento delle quote spettanti alla Tesoreria del Consiglio Nazionale e Federale.
  5. e) all’erogazione delle spese dell’Area;

Il Tesoriere di Area è delegato, durante il proprio mandato, del conto corrente dell’Area. Egli deve inviare senza dilazione l’estratto conto semestrale al Consigliere Nazionale di Area e alla Tesoreria Nazionale. Il Tesoriere di Area ha altresì facoltà di:

  1. a) gestire, conti correnti e deposito titoli bancari e postali;
  2. b) sottoscrivere mandati di pagamento di pertinenza dell’Area;
  3. c) riscuotere somme a qualunque titolo spettanti all’Area, si coordina con il Collegio Nazionale di Tesoreria per gli adempimenti fiscali di legge.

Il Tesoriere di Area è eletto dal Consiglio dell’Area (Consoli) e rimane in carica 1 (un) anno. Può essere riconfermato per massimo due mandati consecutivi, poi dovrà attendere 1 (un) anno prima di poter essere rieletto.

Ogni Socio Ordinario avente diritto può candidarsi alla carica di Tesoriere dell’Area; il Consigliere Nazionale di Area è incompatibile con la carica di Tesoriere di Area.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Tesoriere dell’Area, si convoca immediatamente il Consiglio di Area che nomina il nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere di Area decade dalla carica per dimissioni, per perdita della qualità di Socio, per dichiarazione di sfiducia come previsto dal Regolamento d’Area, e per ogni altra grave violazione dei doveri statutari.

Le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal Tesoriere dell’Area solo previa apposita delibera del Coordinamento dell’Area.

Il Tesoriere dell’Area tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo da ogni membro del Consiglio di Area e dal Collegio Nazionale di Tesoreria. Tutti i Soci dell’Area possono consultarlo nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea dell’Area. Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo annuale, certificandone la veridicità e la conformità alla legge e ai principi sostanziali di buona fede, presentandolo al Consiglio dell’Area entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Al termine di ogni trimestre presenta al Coordinamento di Area un conto delle entrate e delle uscite dell’Area.

Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito al Tesoriere di Area si rimanda al Regolamento d’Area.

12.7 – Candidature ed Elezioni degli Organi di Area.

La disciplina delle candidature e delle elezioni degli Organi Direttivi d’Area è trattata nel Regolamento d’Area, che deve comunque conformarsi alle direttive dello Statuto in materia.

12.8 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza degli Organi di Area.

La dimissione od il provvedimento definitivo di decadenza di ogni membro degli Organi di Area deve essere comunicato dal Consigliere di Area a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale, ai Soci dell’Area e a tutte le cariche dell’Area, ai Soci tutti mediante immediata pubblicazione della notizia sul sito internet del Movimento. Nel caso di impedimento o immotivato silenzio del Consigliere di Area, sarà il Viceconsigliere a dover espletare la questione.

Nel caso di dimissioni di tutti gli Organi di Area, il Consiglio Nazionale  nomina un Commissario che provvede a indire nel più breve tempo possibile le elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Area

12.9 – Responsabilità della carica negli Organi di Area.

Dopo due assenze consecutive prive di valido motivo, Il Consiglio Nazionale  può decidere la sostituzione di chi ricopre una carica dei collegi sopraindicati(art.12.5) con il rispettivo Vice, che rimane in carica sino a quando previsto dal Regolamento d’Area o fino alla prima Assemblea dei Soci dell’Area. Dopo cinque assenze nell’arco di un anno prive di valido motivo, Il Consiglio Nazionale può decidere la sostituzione di chi ricopre una carica dei collegi sopraindicati(art 12.5) con il rispettivo Vice, che rimane in carica sino a quando previsto dal Regolamento d’Area o fino alla prima Assemblea dei Soci dell’Area. In caso di impedimento del Vice, la sostituzione si effettua con il normale criterio di anzianità con i medesimi criteri ed adempimenti sopra descritti.

Articolo 13 – Organi Direttivi Nazionali e Federali

13.1 – Organi Direttivi Nazionali del Movimento.

Gli Organi Direttivi Nazionali del Movimento sono:

  1. a) l’Assemblea dei Soci (una assemblea per ogni Nazione);
  2. b) il Consiglio Nazionale d’Area
  3. c) il Consiglio Federale
  4. d) Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari;
  5. e) il collegio Nazionale di Tesoreria.
  6. e) il Collegio Federale di Tesoreria.

13.2 – Durata delle cariche.

Tutti gli eletti agli Organi Direttivi Nazionali e Federali  restano in carica per il tempo stabilito dal presente Statuto e dalle successive eventuali modifiche.

La carica decade automaticamente, senza necessità di voto, in caso di perdita della qualità di Socio.

13.3 – Limite alle cariche.

Nessun Socio può ricoprire contemporaneamente più di una carica all’interno degli Organi Direttivi Nazionali.  Un socio può candidarsi ed essere eletto alla medesima carica all’interno degli Organi Direttivi Nazionali per non più di due mandati consecutivi.

13.4 – Disciplina generale delle candidature.

Tutti i Soci Ordinari iscritti al Movimento, risultanti dal Libro Soci Nazionale, in regola con il pagamento della quota associativa, dieci giorni prima della data dell’Assemblea, hanno diritto di candidarsi alle cariche da ricoprire degli Organi Direttivi Nazionali previsti. La candidatura di un socio ad una carica può essere presentata anche da altri soci, numero minimo di 3 (tre), previo consenso ed accettazione firmata dal socio proposto e rispettando la stessa procedura prevista per l’autocandidatura.

13.5 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza.

La dimissione od il provvedimento definitivo di decadenza di ogni membro degli Organi Direttivi Nazionali deve essere comunicato ai Coordinatori di Area a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale, ed ai Soci tutti mediante immediata pubblicazione della notizia sull’eventuale sito internet del Movimento, dal Presidente della Confederazione, o nel caso di impedimento o immotivato silenzio, dal suo Vice.

 

13.7 – Libri dei verbali.

Ogni Organo Direttivo Nazionale tiene un Libro dei verbali nel quale sono riportati integralmente i verbali delle riunioni e le delibere adottate dall’Organo stesso. Il Libro dei verbali è redatto e custodito a cura del Socio eletto a presiedere la riunione dell’Organo e consegnato di volta in volta al proprio successore (come deve essere previsto nel regolamento di area). Un libro verbale ultimato deve essere controfirmato nell’ultima pagina dal rappresentante dell’Organo stesso e conservato nel suo archivio a disposizione per consultazione, di chi ne ha facoltà di consultazione (i soci dell’area). La prima pagina di un Libro verbale deve riportare l’autentica del rappresentante dell’organo che ne farà uso. Copia di ogni verbale deve essere inviata a mezzo mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Nazionale, a cura del Socio incaricato che presiede la riunione dell’Organo, a tutti i Coordinatori di Area.

Articolo 14 – Assemblea dei Soci.

14.1 – Costituzione dell’Assemblea dei Soci Nazionale (o Congresso).

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti al Movimento, quali risultanti dal Libro Soci Nazionale, in regola con il pagamento della quota associativa (art. 9), dieci giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea validamente costituita, prima dell’inizio delle operazioni congressuali, elegge a maggioranza semplice, il Presidente dell’Assemblea tra i Soci Ordinari ed Onorari presenti.

Il Presidente dell’Assemblea provvede a designare gli scrutatori, in numero di 1 (uno ) per 50 ( cinquanta ) Soci con diritto di voto presenti al congresso.
Tutti i Soci hanno diritto di parola in Assemblea. Tempi e modi degli interventi sono stabiliti dal Regolamento Congressuale inviato in allegato alla convocazione del Congresso. L’ iscrizione alle liste degli oratori va effettuato prima dell’inizio delle operazioni congressuali presso gli addetti designati, ai banchi di accreditamento Soci.

L’accredito dei Soci aventi diritto di parola e di voto in assemblea è svolto inappellabilmente ed esclusivamente dal Collegio Nazionale dei Fondatori ed Onorari, i quali dovranno ricevere entro 10 giorni prima dall’assemblea dal collegio di tesoreria l’elenco dei soci risultanti dal Libro Soci Federale.

I Soci Ordinari, Fondatori ed Onorari ( se appartenenti alla Nazione) godono in via esclusiva del diritto di voto in Assemblea. I Soci Ordinari, Fondatori ed Onorari godono altresì in via esclusiva del diritto inderogabile di proporre al neoeletto Presidente del Congresso all’inizio delle operazioni congressuali, in numero non inferiore al 10% dei Soci Ordinari ed Onorari presenti all’ Assemblea, di estendere il diritto di voto ai Soci Sostenitori, che potranno comunque godere di tale diritto solo se deliberato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto e presenti alla riunione. Non sono ammesse deleghe al voto.

14.2 – Competenze dell’Assemblea.

L’Assemblea dei Soci è l’Organo Sovrano del Movimento.

L’Assemblea svolge i seguenti compiti:

  1. a) approva, modifica o propone i Regolamenti e gli ordini del giorno;
  2. b) elegge al congresso annuale il Collegio Nazionale di Tesoreria.
  3. c) approva il rendiconto finanziario della gestione;
  4. d) esercita ogni altra funzione non espressamente delegata ad altro Organo del Movimento. L’Assemblea può anche pronunciarsi sulla modifica, sulla revoca od abrogazione di qualsiasi delibera di qualsiasi organo del Movimento a livello Nazionale.

14.3 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei soci.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci per ogni nazione, deve avvenire con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 20 (venti ) giorni prima della data fissata ove deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine dell’Assemblea. La convocazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci Nazionali deve avvenire con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata ove deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea Nazionale deve contenere l’ordine del giorno esposto in maniera chiara e completa. Copia dell’avviso di convocazione deve essere inviata via mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Coordinatori di Area, i quali ne informano i Soci mediante invio a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto più idoneo. La presenza del Socio all’Assemblea sana ogni eventuale vizio di convocazione dello stesso.

14.4 – Termine di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea deve essere convocata una volta nel corso dell’anno solare, nel periodo compreso fra il 01 settembre ed il 15 dicembre di ciascun anno ( Congresso Ordinario ), nonché ogni altra volta che sia necessario ( Congresso Straordinario).

14.5 – Potere e dovere di convocazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale su delega e comunicazione del singolo Consiglio Nazionale, o nel solo caso di suo impedimento od immotivato rifiuto o silenzio, con delibera del Consiglio Nazionale validamente costituito. Eventuali responsabilità oggettive in merito alla mancata convocazione  e che saranno valutate ed accertate dall’Organo preposto, il Collegio dei Fondatori ed Onorari, potranno essere sanzionate dallo stesso con sentenza inappellabile.

14.6 – Quorum costitutivo dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Soci Ordinari, quali risultanti dal Libro Soci Nazionale, in regola con il pagamento della quota associativa dieci giorni prima della data dell’Assemblea.

14.7 – Quorum deliberativo dell’Assemblea.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 15 – Consiglio Nazionale d’Area.

15.1 – Costituzione del Consiglio Nazionale d’Area.

Il Consiglio Nazionale d’Area è costituito da tutti i Consiglieri Nazionali d’Area in carica, oppure in caso di loro assenza, dai Viceconsiglieri

15.2 – Il Presidente Nazionale .

Il Consiglio d’area elegge tra i Consiglieri d’Area un proprio rappresentante che sarà chiamato Presidente Nazionale (seguito dal nome del popolo rappresentato).

Il Presidente Nazionale viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i Consiglieri Nazionali d’area, o Vice Consiglieri; a parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione. La votazione avverrà con voto segreto. Il primo non eletto sarà il Vice Consigliere. Il Vice sostituisce il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale ed il suo vice rimangono in carica 6 mesi con possibilità di rinnovare il mandato per massimo 2 ( due ) volte consecutive. Dovranno poi attendere 1 ( un ) anno dalla scadenza dell’ultimo mandato per poter essere rieletti. Il Presidente Nazionale cura la convocazione del Consiglio Nazionale, cura la verbalizzazione delle sedute, custodisce il libro dei verbali, e ne cura la trasmissione ai Coordinatori d’Area e al Consiglio Federale.

Il Presidente Nazionale, (o il suo Vice ), cura i rapporti tra il Consiglio Nazionale il Consiglio Federale e informa il Consiglio Nazionale  alla prima riunione utile, delle decisioni prese durante il Consiglio Federale.

15.3 – Competenze del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si occupa delle questioni tecnico-organizzative inerenti tutte le Aree Territoriali del Movimento (Ratifica del Regolamento d’Area, tesseramento, costituzione nuove aree, eventuali dispute territoriali, etc, etc ). Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente Nazionale.

15.4 – Convocazione del Consiglio Nazionale.

La convocazione straordinaria deve avvenire, per motivi strettamente urgenti che esulano dalla normale attività dell’organo, con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Copia dell’avviso di convocazione deve essere inviata via mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Coordinatori di Area. La convocazione del Consiglio deve contenere l’ordine del giorno esposto in maniera chiara e completa. La partecipazione del Consigliere Nazionale di Area all’assemblea sana ogni eventuale vizio di convocazione dello stesso. Al Consiglio Nazionale partecipano 1 ( un ) rappresentante per Area, oltre al Consigliere, il Portavoce Federale, il Rappresentante del Consiglio Fondatori ed Onorari e il Rappresentante della Tesoreria, oppure i rispettivi Vice, con solo diritto di parola. Il Consiglio Nazionale può decidere di volta in volta di invitare Soci con particolari meriti e o competenze per arricchire il dibattito. L’orario ed il luogo di convocazione devono essere scelti in modo da favorire la più ampia partecipazione dei Soci.

15.5 – Termine di convocazione del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocata almeno una volta ogni trimestre (convocazione ordinaria), nonché ogni altra volta che sia necessario (convocazione straordinaria).

15.6 – Potere e dovere di convocazione.        

Il Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su delega della Consiglio stesso, o nel solo caso di suo impedimento od immotivato rifiuto o silenzio, convocato con le firme del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Consiglieri d’Area in carica. L’avviso di convocazione e le firme raccolte a tal fine vanno spedite tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale, e a tutti i Consiglieri d’Area in carica, ai soli fini conoscitivi, dovendosi in mancanza ritenere nullo l’avviso di convocazione. Il Consiglio Nazionale può anche essere convocato straordinariamente con le firme del 30% (trenta per cento) dei Consiglieri Nazionali d’Area, con avviso da inviare via mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale. Le firme raccolte a tal fine vanno spedite tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale, ai soli fini conoscitivi, dovendosi in mancanza ritenere nullo l’avviso di convocazione.

Il CN può decidere la sua convocazione e svolgimento mediante teleconferenza in modalità online. l’organizzazione sarà delegata sempre al Presidente Nazionale.

Per tale modalità il C.N si darà un regolamento.

15.7 – Quorum costitutivo del CN

Il C.N è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Consiglieri Nazionali.

15.8 – Quorum deliberativo del C.N.

Il C.N validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità il voto verrà ripetuto.

 

Articolo 16 – Il Consiglio Federale.

16.1 – Costituzione, elezione e durata in carica dei membri del Consiglio Federale

I membri del Consiglio Federale sono i presidenti delle   20 ( Venti ) Nazioni eletti nei rispettivi CN e rimangono in carica sei mesi con possibilità di un secondo mandatodidati dalle Aree secondo lo Statuto ( art.13.4 ).
I membri del Consiglio Federale  rimangono in carica 12 ( dodici) mesi con possibilità di un secondo mandato, che verrà attribuito, solo dopo una verifica di fiducia del rispettivo C.N.
La verifica di fiducia verrà espressa dal C.N. validamente costituito, a maggioranza semplice con voto segreto.
Il presidente sfiduciato verrà sostituiti con un nuovo membro eletto dal C.N., secondo le modalità sopra descritte. 
In caso di sfiducia I membri sfiduciati dovranno eventualmente quattro mandati dalla scadenza dell’ultimo per essere rieletti.

16.2 – Portavoce del Consiglio Federale

Il Consiglio validamente costituito elegge a rotazione, tra i Consiglieri un proprio rappresentante che sarà chiamato Portavoce Federale.
Il Portavoce Federale viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i Consiglieri in carica; a parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Il primo non eletto sarà il Vice del Portavoce Federale. Il Vice sostituisce il Portavoce Federale

Il Portavoce Federale ed il suo vice rimangono in carica 6 mesi con possibilità di rinnovare il mandato per massimo 2 ( due ) volte consecutive. Dovranno poi attendere 1 ( un ) anno dalla scadenza dell’ultimo mandato per poter essere rieletti.
 Il Portavoce Federale cura la convocazione del Consiglio Federale e lo presiede, cura l’esecuzione delle delibere dello stesso, cura la verbalizzazione delle sedute, custodisce il libro dei verbali, e ne cura la trasmissione ai Coordinatori d’Area Nazionali e tutti i membri del Consiglio Federale.

Il Portavoce Federale, o il suo Vice, cura i rapporti tra il Consiglio Federale  ed i Consigli Nazionali.

16.3 – Competenze del Consiglio Federale

Il C.F è il gruppo di coordinamento e di iniziativa politica del Movimento (uno per popolo italico).
Opera collegialmente in conformità al Programma Politico (art. 4.2), in ottemperanza alle finalità del Movimento.

In caso di partecipazione a consultazioni elettorali sovranazionali (politiche italiane ed europee approva le liste dei candidati proposte dai C.N.
Autorizza l’uso a fini elettorali o comunque politici del nome e del simbolo del Movimento, delegando il Portavoce Federale a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali e ogni altra dichiarazione di autorizzazione all’uso che dovesse rendersi necessaria dopo aver ricevuto il benestare del CF.

Stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale, esercita azione di verifica sui Collegio Federale di Tesoreria, (CFT) promuovendo la trasparenza nella rendicontazione, ed effettuando le necessarie verifiche sui rendiconti mensili, attuando le necessarie misure correttive in caso di incongruenze, finanche la sfiducia degli stessi membri del CFT, che potrà essere decretata dal 50% ( cinquanta per cento ) più uno del C.F validamente costituito, che la trasmetterà, a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Collegio Nazionale dei Fondatori ed Onorari che la valuterà liberamente.

Il Consiglio validamente costituito può richiedere al Consiglio Federale la sfiducia del Portavoce Federale con voto favorevole del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Consiglieri, regolarmente convocati in apposita riunione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i C.N  pena la nullità della riunione. La delibera che dichiara la sfiducia viene immediatamente trasmessa al Collegio Nazionale dei Fondatori ed Onorari, che la valuta liberamente.

16.4 – Convocazione del Consiglio Federale

La convocazione ordinaria del Consiglio Federale deve avvenire con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata ove deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine   dell’ Assemblea.
La convocazione straordinaria del Consiglio Federale deve avvenire, per motivi strettamente urgenti che esulano dalla normale attività dell’organo, con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata ove deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine dell’ Assemblea.

Copia dell’avviso di convocazione deve essere inviata nel medesimo termine a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Consiglieri ed ai Consigli Nazionali

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno esposto in maniera chiara e completa.

La partecipazione dei Consiglieri all’assemblea sana ogni eventuale vizio di convocazione dello stesso.

Al Consiglio Federale possono partecipare, il Rappresentante dei Fondatori ed Onorari e il Rappresentante della Tesoreria, oppure i rispettivi Vice, con solo diritto di parola.

L’orario ed il luogo di convocazione devono essere scelti in modo da favorire la più ampia partecipazione dei membri.

Il CF può decidere la sua convocazione e svolgimento mediante teleconferenza in modalità online. l’organizzazione sarà delegata sempre al portavoce federale.

Per tale modalità il C.F si darà un regolamento.

16.5 – Termine di convocazione del Consiglio.

Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno una volta ogni sei mesi (convocazione ordinaria), oppure ogni altra volta che sia necessario (convocazione straordinaria).

16.6 – Potere e dovere di convocazione.

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale su delega della Consiglio stesso, o nel solo caso di suo impedimento od immotivato rifiuto o silenzio, convocato con le firme del 50% (cinquanta per cento) più uno dei Consiglieri in carica.
L’avviso di convocazione e le firme raccolte a tal fine vanno spedite tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale ed a tutti i suoi membri.

L’impedimento del Presidente Federale va accertato e dichiarato con il voto del 50%                (cinquanta per cento) più uno del CF validamente costituito
Il Consiglio Federale potrà essere convocato straordinariamente con le firme del 30%              ( trenta per cento) dei Consiglieri con avviso da pubblicarsi sul sito ufficiale e da comunicare tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Federale.

Le firme raccolte a tal fine vanno spedite tramite lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta al Consiglio Fondatori ed Onorari ai soli fini conoscitivi, dovendosi in mancanza ritenere nullo l’avviso  di convocazione.

16.7 – Quorum costitutivo del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Consiglieri in carica.

16.8 – Quorum deliberativo del Consiglio.

Il Consiglio validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto viene ripetuto.

16.9 – Sostituzione dei membri del Consiglio Federale

Nel caso di dimissioni o decadenza di 1 (uno) dei suoi membri, il Consiglio Federale informa il rispettivo CN, il quale provvederà alla elezione di un nuovo membro. Nel frattempo opera senza impedimento.
La decadenza potrà essere decretata dalla perdita della qualifica di socio ( art 11 dello Statuto ), oppure in seguito a sfiducia espressa dal proprio Consiglio Nazionale, oppure dall’assenza senza giustificato motivo a due sedute consecutive dalle sedute del Consiglio Federale

Le riunioni potranno essere tenute anche in diretta streaming.
Qualora venga a decadere contemporaneamente almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei membri, il Presidente Federale chiede congiuntamente ai Presidenti Nazionali, di convocare i rispettivi CN per il rinnovo dell’intero Consiglio Federale..

 

Articolo 17 – Il Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari.

17.1 – Competenze del Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari.

Il Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari (CFFO) è l’Organo di giudizio federale del Movimento ed opera quale Collegio arbitrale irrituale.
Ha il compito di giudicare, redimere, sanzionare i Soci per fatti e comportamenti contrari allo Statuto ed ai Regolamenti del Movimento, adottando le sanzioni ritenute congrue in proporzione alla violazione contestata ed accertata.

17.2 – Composizione, elezione e durata in carica dei membri del Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari.

Il CFFO, garante dell’integrità e del perseguimento del progetto politico da parte di qualsiasi organo del Movimento, è composto dai fondatori e dai membri nominati come Onorari dal C.F. Questi ultimi sono senza diritto di voto.

Il Collegio validamente costituito elegge, a rotazione semestrale, tra i membri, un proprio rappresentante che sarà chiamato Rappresentante dei Fondatori ed Onorari.

Il Rappresentante dei Fondatori ed Onorari viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i Fondatori ed Onorari in carica; a parità di voti, eletto Socio con maggiore anzianità di iscrizione. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Il primo non eletto sarà il Vice del Rappresentante. Il Vice sostituisce il Rappresentante.

Il CFFO può sfiduciare in qualsiasi momento il Consiglio Federale se questo va contro i principi fondativi del movimento.

17.3 – Convocazione.

Il CFFO  è convocato dal Rappresentante dei Fondatori ed Onorari che lo convoca a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Fondatori ed Onorari ed  al Consiglio Federale.

La convocazione ordinaria del CFFO deve avvenire con annuncio pubblico da pubblicarsi sul sito internet ufficiale del Movimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata ove deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine dell’ Assemblea. La convocazione straordinaria del CFFO deve avvenire, per motivi strettamente urgenti che esulano dalla normale attività dell’organo.

17.4 – Quorum costitutivo.

Il CFFO è validamente costituito con la presenza del 50% ( cinquanta per cento ) più uno dei Membri Fondatori.

17.5 – Procedimento avanti al Collegio Federale  dei Fondatori ed Onorari.
Il CFFO  esamina singolarmente le contestazioni mosse ad ogni singolo Socio ed agisce senza formalità di procedura ma nel rispetto del diritto di difesa del Socio sottoposto a procedimento.
La contestazione può essere presentata da qualunque Socio, motivandola e citando l’articolo dello Statuto o del Regolamento d’Area violato. Per dispute basate sui Regolamenti d’Area, o dispute territoriali inerenti a iniziative, azioni, eventi e propaganda di Soci in Aree diverse dalla propria sarà incaricata di dirimere la questione il Consiglio Nazionale, tentando una conciliazione con buon senso, prima della segnalazione al CFFO
Nelle more del procedimento, il Socio può esercitare tutti i propri diritti.

17.6 – Sanzioni e quorum deliberativo.

Il CFFO delibera a maggioranza semplice dei propri componenti, incluso fra essi il Rappresentante. In caso di parità il voto viene ripetuto. Il CFFO può comminare le seguenti sanzioni:

  1. censura scritta;
  2. sospensione dall’attività del Movimento, dalla carica eventualmente ricoperta e dall’elettorato attivo e passivo fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
  3. espulsione dal Movimento

La deliberazione del CFFO ha efficacia immediata e deve essere comunicata senza ritardo all’interessato.

17.7 – Sostituzione dei membri del Collegio Federale  dei Fondatori ed Onorari.
Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei membri del CFFO si devono distinguere due casi:

  1. Nel caso venga a mancare un socio Onorario, il CFFO informa il Consiglio Federale che ha facoltà, ma non l’obbligo di sostituirlo.
  2. Nel caso venga a mancare un socio fondatore ed essendo il numero dei fondatori pari, il CFFO elegge immediatamente al suo interno con le stesse procedure di cui al punto 17.2 un suo sostituto scegliendolo tra i soci Onorari. Al momento dell’elezione il socio assume le prerogative di socio Fondatore. Per assicurare un equilibrio tra le nazioni costituenti la Federazione i componenti del CFFO così surrogati non potranno essere in numero maggiore di uno per Nazione

17.8 – Comitato di garanzia entro il Collegio Federale dei Fondatori ed Onorari.
All’interno del CFFO è costituito il Comitato di garanzia formato da 4  soci fondatori scelti dal CFFO con voto duale. Tra i 4 verrà designato il legale rappresentante e responsabile ed intestatario del internet ufficiale e il Data Base del Movimento. Il primo legale rappresentante ed il primo comitato di garanzia sono indicati nell’atto costitutivo.

17.8 – Riserbo sui procedimenti in corso.

Chiunque rivela notizie riguardanti questioni ancora da definire dal CFFO, sarà sospeso dall’attività del Movimento, dalla carica eventualmente ricoperta e dall’elettorato attivo e passivo per 6 ( sei ) mesi.

 

Articolo 18 – Collegio Nazionale  di Tesoreria.

18.1 – Competenze del Collegio Nazionale di Tesoreria.

Il Collegio Nazionale  di Tesoreria (CNT) esercita una azione di controllo ed avallo per operazioni effettuate, dal tesoriere di concerto con il Presidente Nazionale

Con cadenza trimestrale il CNT verificherà con le tesorerie delle Aree, la situazione economico finanziaria delle varie aree , al fine di effettuare un controllo sull’effettiva ottemperanza delle aree a quelle che sono le finalità e gli obiettivi del movimento.

Il CNT è l’Organo che presiede all’amministrazione finanziaria del Movimento a livello Nazionale e si raccorda con il CFTe provvede:

  1. a) alla gestione del patrimonio Nazionale;
  2. b) alla gestione della contabilità del Movimento, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
  3. c) all’incasso delle quote associative e delle rendite secondo le percentuali definite (20 %);
  4. d) all’erogazione delle spese del Movimento; il tutto in conformità ai principi di correttezza sostanziale e contabile.
  5. e) controlla che la lista soci del movimento sia tassativamente aggiornata dalle tesorerie nazionali e di area.

18.2 – Composizione, elezione e durata della carica.

Il CNT è composto da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Nazionale ale mediante voto duale. Ogni Socio avente diritto può candidarsi alla carica di Tesoriere Nazionale, e dopo aver  ottenuto l’avvallo dall’area di appartenenza può essere  votato dal Consiglio Nazionale. Il Collegio validamente costituito elegge tra i membri un proprio rappresentante che sarà chiamato Responsabile di Tesoreria Nazionale

Il Responsabile di Tesoreria viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i tesorieri in carica; a parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Il primo non eletto sarà il Vice del Rappresentante. Il Vice sostituisce il Rappresentante.

Il CNT delibera a maggioranza semplice dei propri componenti. I membri del CNT rimangono in carica 1 ( un ) anno circa, con possibilità di rinnovare il mandato per massimo due volte consecutive. Dovranno poi attendere 1 ( un ) anno dalla scadenza dell’ultimo mandato per poter essere rieletti.


18.3 – Convocazione.

Il CNTè convocato dal Rappresentante della Tesoreria che lo convoca a mezzo lettera raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Tesorieri di Area e al Consiglio Nazionale. Nel solo caso di impedimento od immotivato rifiuto o silenzio del Rappresentante della Tesoreria, il CNT è convocato con voto del 50% ( cinquanta per cento ) più uno del Consiglio Nazionale validamente costituito. L’impedimento della Rappresentante della Tesoreria va accertato e dichiarato con il voto del 50% ( cinquanta per cento ) più uno del Consiglio Nazionale  validamente costituito. Eventuali responsabilità oggettive valutate ed accertate dall’Organo preposto in merito alla mancata convocazione, potranno essere sanzionate come previsto dal presente Statuto (art. 10.1 )

18.4 – Delega di poteri al Rappresentante di Tesoreria.

Il CnT  può delegare al Rappresentante il potere di compiere anche disgiuntamente le operazioni di ordinaria amministrazione , quindi sottoscrivere mandati di pagamento, riscuotere somme a qualunque titolo spettanti al Movimento.

Le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal Rappresentante solo previa apposita delibera del CN.

Sono operazioni di straordinaria amministrazione :

– aprire e gestire conti correnti;

– acquistare e gestire deposito titoli bancari e postali;

Il Rappresentante del CNT è titolare, durante il proprio mandato, del conto corrente del Movimento. Egli deve inviare senza dilazione l’estratto conto trimestrale a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i membri del Consiglio Federale.

Il Rappresentante del Collegio Nazionale  di Tesoreria è il responsabile del tesseramento Nazionale del Movimento e deve tenere aggiornato il libro soci nazionale.

18.5 – Registri contabili e bilancio consuntivo.

Il CNT tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo da ogni membro del CN e dal Presidente del CFFO. Il CNT presenta il bilancio consuntivo annuale, certificandone la veridicità e la conformità alla legge ed ai principi sostanziali di buona fede, al Consiglio Nazionale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e successivamente, per l’approvazione, alla prima Assemblea del CN.

18.6 – Sostituzione dei membri del Collegio Federale di Tesoreria.
Nel caso di dimissioni o decadenza di 1 (uno) dei suoi membri, il CNT informa il Consiglio Nazionale, il quale, informato il Presidente Nazionale a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta, provvederà ad eleggere un nuovo membro. Nel frattempo opera senza impedimento.

La decadenza potrà essere decretata dalla perdita della qualifica di socio ( art 10 dello Statuto ), oppure in seguito a sfiducia espressa dal Consiglio Nazionale o dal CFFO, oppure dall’assenza senza giustificato motivo a due sedute consecutive dal CNT.

Articolo 19 – Collegio Federale di Tesoreria.

19.1 – Competenze del Collegio Federale di Tesoreria.

Il Collegio Federale di Tesoreria (CFT) esercita una azione di controllo ed avallo per operazioni effettuate, dal tesoriere di concerto con il Presidente Federale

Con cadenza trimestrale il CFT verificherà con le tesorerie Nazionali, la situazione economico finanziaria delle varie aree , al fine di effettuare un controllo sull’effettiva ottemperanza delle aree a quelle che sono le finalità e gli obiettivi del movimento.

Il CFT è l’Organo che presiede all’amministrazione finanziaria del Movimento e provvede:

  1. a) alla gestione del patrimonio;
  2. b) alla gestione della contabilità del Movimento, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
  3. c) all’incasso delle quote associative e delle rendite secondo le percentuali definite (10 %);
  4. d) all’erogazione delle spese del Movimento; il tutto in conformità ai principi di correttezza sostanziale e contabile.
  5. e) controlla che la lista soci del movimento sia tassativamente aggiornata dalle tesorerie nazionali e di area.

19.2 – Composizione, elezione e durata della carica.

Il CFT è composto da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Federale mediante voto duale. Ogni Socio avente diritto può candidarsi alla carica di Tesoriere Federale, e dopo aver  ottenuto l’avvallo dall’area di appartenenza può essere  votato dal Consiglio Federale. Il Collegio validamente costituito elegge tra i membri un proprio rappresentante che sarà chiamato Responsabile di Tesoreria Federale.

Il Responsabile di Tesoreria viene eletto a maggioranza semplice tra tutti i tesorieri in carica; a parità di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Il primo non eletto sarà il Vice del Rappresentante. Il Vice sostituisce il Rappresentante.

Il CFT delibera a maggioranza semplice dei propri componenti. I membri del CFT rimangono in carica 1 ( un ) anno circa, con possibilità di rinnovare il mandato per massimo due volte consecutive. Dovranno poi attendere 1 ( un ) anno dalla scadenza dell’ultimo mandato per poter essere rieletti.

19.3 – Convocazione.

Il CFTè convocato dal Rappresentante della Tesoreria che lo convoca a mezzo lettera raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i Tesorieri Nazionali e al Consiglio Federale. Nel solo caso di impedimento od immotivato rifiuto o silenzio del Rappresentante della Tesoreria, il CFT è convocato con voto del 50% ( cinquanta per cento ) più uno del Consiglio Federale validamente costituito.

L’impedimento della Rappresentante della Tesoreria va accertato e dichiarato con il voto del 50% ( cinquanta per cento ) più uno del Consiglio Federale validamente costituito. Eventuali responsabilità oggettive valutate ed accertate dall’Organo preposto in merito alla mancata convocazione, potranno essere sanzionate come previsto dal presente Statuto (art. 10.1 )

 

19.4 – Delega di poteri al Rappresentante di Tesoreria.

Il CFT  può delegare al Rappresentante il potere di compiere anche disgiuntamente le operazioni di ordinaria amministrazione , quindi sottoscrivere mandati di pagamento, riscuotere somme a qualunque titolo spettanti al Movimento.

Le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal Rappresentante solo previa apposita delibera del CF.

Sono operazioni di straordinaria amministrazione :

– aprire e gestire conti correnti;

– acquistare e gestire deposito titoli bancari e postali;

Il Rappresentante del CFT è titolare, durante il proprio mandato, del conto corrente del Movimento. Egli deve inviare senza dilazione l’estratto conto trimestrale a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta a tutti i membri del Consiglio Federale.

Il Rappresentante del Collegio Federale di Tesoreria è il responsabile del tesseramento del Movimento e deve tenere aggiornato il libro soci federale.

19.5 – Registri contabili e bilancio consuntivo.

Il CFT tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo da ogni membro del CF e dal Presidente del CFFO. Il CFT presenta il bilancio consuntivo annuale, certificandone la veridicità e la conformità alla legge ed ai principi sostanziali di buona fede, al Consiglio Federale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e successivamente, per l’approvazione, alla prima Assemblea del CF.

19.6 – Sostituzione dei membri del Collegio Federale di Tesoreria.
Nel caso di dimissioni o decadenza di 1 (uno) dei suoi membri, il CFT informa il Consiglio Federale, il quale, informato il Presidente Federale a mezzo lettera Raccomandata, fax o mail anche non certificata ma in copia non nascosta, provvederà ad eleggere un nuovo membro. Nel frattempo opera senza impedimento.

La decadenza potrà essere decretata dalla perdita della qualifica di socio ( art 10 dello Statuto ), oppure in seguito a sfiducia espressa dal Consiglio Federale oppure dal CFFO oppure dall’assenza senza giustificato motivo a due sedute consecutive dal CFT.

Titolo IV – Norme transitorie e finali

Articolo 20 – Trattati, accordi e fusioni.

20.1 – Autorizzazione alla stipula di trattati, fusioni ed accordi elettorali.

La ratifica di trattati ed accordi, anche elettorali, o fusioni con altre Istituzioni o movimenti o partiti politici decise dal Consiglio Federale sono soggetti all’approvazione del CFFO

Articolo 21 – Norme per la risoluzione delle controversie.


21.1 – Devoluzione della cognizione e risoluzione delle controversie.

Ogni controversia e contestazione che dovesse insorgere fra i Soci o fra il Movimento ed uno o più Soci ed inerente l’efficacia, la invalidità per qualsiasi causa, la nullità, l’esecuzione e/o l’interpretazione, risoluzione del presente Statuto o comunque lo svolgimento della vita associativa del Movimento, verrà deferita al CFFO, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

I Consigli Nazionali saranno inoltre incaricati di redimere eventuali dispute territoriali inerenti a iniziative, azioni, eventi e propaganda di Soci in Aree diverse dalla propria.

Il CFFO deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di procedura, costituito in collegio arbitrale irrituale.

Sentite le parti il CFFO prenderà la decisione definitiva ed essa sarà inappellabile.

 

Articolo 22 – Norme di chiusura.

Per quanto qui non espressamente stabilito o previsto si farà riferimento a quanto verrà deciso dal CFFO  per le singole questioni.